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Art. 1
E' costituita l'Associazione italiana Assistenza agli Spasti­ci - AIAS - di Lauria, con sede in Lauria, alla Contrada S. Pietro n. 1, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, per svolgere a favore delle persone con disabilità e/o non autosufficienti, ogni possibile azione che miri alla loro in­dipendenza fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi. Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori di seguito specificati; si impegna a realizzare le finalità stabilite dallo Statuto dell' Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS), con sede in Roma. La Sezione aderisce all' Associazione Italiana Assistenza agli Spastici con sede in Roma - AIAS - ne accetta lo statuto e lo fa proprio. In tale spirito essa persegue l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva e della integrazione sociale delle persone in situazione di handicap e/o non autosuffi­cienti. 

La Sezione di Lauria può inoltre: 
a. sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vigenti nelle materie inerenti gli scopi associativi; isti­tuire centri di orientamento e formazione professionale; i­stituire servizi necessari alla completa riabilitazione e rieducazione delle persone in situazione di handicap e/o non autosufficienti; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità - alloggio nei diversi, quartieri, centri socio - sanitari - riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata; 
b. istituire e gestire servizi, in sostituzione e/o ad in­tegrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e/o non autosufficienti e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perse­guano fini di lucro, anche indiretto; 
c. istituire e gestire servizi e centri di riabilitazione intensiva, estensiva, residenze sanitarie assistenziali, ser­vizi di assistenza domiciliare integrata, centri ambulatoria­li di riabilitazione, recupero e rieducazione funzionale, la­boratori e servizi di diagnostica strumentale, che prevedano anche l'erogazione dei servizi a domicilio, per soggetti por­tatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali o miste, dipendenti da qualunque causa, ivi comprese le disabilità transitorie e/o minimali; 
d. promuovere e/o curare direttamente la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire anche in convenzione corsi di specia­lizzazione per personale direttivo, docente, educativo (ex D.P.R. 970 del 31/10/1975 e Successive modificazioni e integrazioni) o equipollenti autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dal Ministero della Università o della Ricerca Scientifica o da altri enti; 
e. istituire o gestire scuole o corsi di formazione o spe­cializzazione per operatori preposti all' azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti socia­li, educatori professionali, psico-pedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione e/o rieducazione della persona con disabilità e/o delle persone comunque non autosufficienti, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le persone in situazione di handicap, promuovendo il reinserimento e l'integrazione sociale e professionale del disabile. La Sezione svolge ogni attività senza fini di lucro, utile al raggiungimento delle finalità di cui sopra, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa a dette finalità; attività da svolgere senza fini di lucro, con assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettiva­mente per legge, per statuto o per regolamento a favore di altre sezioni dell'AIAS costituite in ONLUS. ­Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad es­se direttamente connesse; con l'obbligo di fare uso nella de­nominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazio­ne rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell' acronimo "ONLUS". L'Associazione potrà promuovere la costituzione di Consorzi, partecipare al capitale ed alla gestione di Società o Enti insieme ad altre Associazioni, Enti (pubblici e privati) so­cietà e/o imprese, il cui scopo sia (direttamente o indiret­tamente) strumentale al raggiungimento delle finalità che l'Associazione persegue.

Art. 2
La Sezione promuove, ai sensi dello statuto, la costituzione del Comitato Regionale, quando ancora ciò non sia avvenuto.


Art. 3
La Sezione può chiedere alle autorità competenti il ricono­scimento della personalità giuridica ai sensi della legisla­zione vigente. Il relativo statuto deve espressamente dichiarare di accetta­re ed applicare lo statuto ed i vari regolamenti dell' Asso­ciazione per tutto quanto in esso contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali. 

Art. 4
Nei casi previsti dall'art. 31 dello Statuto Nazionale, il Commissario nominato dal Consiglio Nazionale rivede e rinnova le ammissioni dei Soci ed adotta gli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 dello Statuto con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Sezione. 

Art. 5
-La domanda di ammissione, indirizzata al Presidente del Con­siglio di Amministrazione, può essere presentata in qualunque momento e dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla Sezione. ­Non possono essere Soci i dipendenti delle Sezioni che gestiscono. In casi particolari ed eccezionali il Consiglio di Ammini­strazione può inoltrare alla Giunta Esecutiva Nazionale moti­vate proposte di deroga ai sensi dell' art. 7 dello Statuto Na­zionale. Le domande di iscrizione vanno inoltrate o consegnate per i­scritto alla sezione e devono contenere la firma dell' inte­ressato e di due soci presentatori della stessa sezione e la dichiarazione di non essere dipendenti della sezione che ge­stisca. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla domanda di am­missione a suo insindacabile giudizio. L'iscrizione si inten­de effettuata non a tempo determinato; si ottiene la tessera per un solo anno ed il rinnovo della stessa per gli anni suc­cessivi avviene senza alcuna ulteriore formalità, con il solo pagamento della quota sociale. Il socio che non rinnova la tessera per un anno - non provvedendo al pagamento della quo­ta sociale - deve intendersi decaduto di diritto. L'importo delle quote associative viene fissato annualmente dall' assem­blea nazionale dell'A. I .A. S. e si intende automaticamente accettato dalla sezione in base a quanto previsto dallo statuto sociale. La sezione rilascia la tessera al socio compilando i rispet­tivi tagliandi che devono contenere le generalità (compresa l'indicazione dell' età) del socio, la residenza e l'indicazione se trattasi di rinnovo o di nuova adesione. Le tessere, i rispettivi tagliandi e gli elenchi vanno compilati, possi­bilmente a macchina, comunque in modo chiaro. Dei due ta­gliandi annessi alla tessera, uno resta alla Sezione, mentre il secondo deve essere restituito alla sede centrale. ­Gli appartenenti al gruppo giovanile potranno partecipare al­le assemblee sezionali e nazionali, con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Essi non concorrono alla determinazio­ne del quorum per la designazione dei delegati che rappresen­tano le sezioni alle assemblee nazionali. La Sezione deve inviare bimestralmente alla sede centrale i tagliandi delle tessere. Essa dovrà contemporaneamente invia­re l'elenco dei soci alla sede centrale ed al Comitato Regio­nale insieme agli importi percentuali dovuti ai rispettivi organi sulle quote sociali, ed una dichiarazione del Presi­dente, per i nuovi soci, dalla quale risulti che é stata regolarmente presentata la documentazione prevista dallo statuto nazionale e dal presente statuto. Il Presidente dovrà dichiarare, altresi, che i soci non sono di età inferiore a 18 anni, salvo che per gli iscritti al "gruppo giovanile". I ta­gliandi restituiti alla sede centrale senza dichiarazione del Presidente, o l'importo della percentuale spettante alla sede centrale, non saranno presi in considerazione. Solo relativa­mente ai primi cinque bimestri dell' anno o, in casi eccezio­nali, la sede centrale può chiedere la integrazione della documentazione dei relativi versamenti delle quote, che dovrà tassativamente avvenire, entro cinque giorni successivi , pena il mancato riconoscimento del tesseramento. La sede centrale ed il Comitato regionale registreranno, pre­vio controllo, i dati forniti da ogni sezione su apposita scheda anche computerizzata, cosi da poter rilevare in ogni momento i numeri dei soci, ripartiti per categoria (ordinari e sostenitori), in regola con le quote sociali per l'anno in corso. All' inizio di ogni anno la sede centrale dell' AIAS invierà a richiesta delle sezioni un quantitativo di tessere per i. soci ordinari e sostenitori pari al 70% del totale dei soci del­l'anno precedente. Successivamente, all' avvenuta restituzione bimestrale di tali talloncini, la sede centrale provvederà ad inviare alle sezioni altro quantitativo di tessere in base alla richieste formulate dalle sezioni stesse. Solo ai fini della determinazione del quorum per l' assegna­zione dei delegati che, in rappresentanza della sezione, do­vranno partecipare alle assemblee dell'anno successivo, sa­ranno ritenuti validi - dalla sede centrale - i tagliandi delle tessere spediti dalla sezione entro il 7 gennaio del­l' anno successivo. Farà fede il timbro postale della data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento per l'invio della documentazione richiesta e la data di versamen­to del contributo a mezzo conto corrente postale o vaglia. La mancanza anche di una parte della documentazione o dei versa­menti di quote da allegare ai talloncini non può essere assolutamente integrata e le relative tessere non saranno prese in considerazione ai fini del quorum. ­Entro il 31 gennaio successivo, una apposita commissione, no­minata dall'assemblea nazionale esaminerà la documentazione relativa al tesseramento pervenuta nei termini di cui al comma precedente e verbalizzerà il numero dei soci di ciascuna sezione e contemporaneamente il totale dei soci dell 'AIAS ri­partiti per categoria. La Presidenza nazionale, in possesso del verbale, provvede alla determinazione dei delegati spettanti a ciascuna sezione che risulteranno indicati nella scheda che deve essere porta­ta in assemblea per ogni controllo e a disposizione degli intervenuti.

Art. 6 
-La Sezione assicura la gestione democratica attraverso orga­nismi liberamente eletti dall' Assemblea dei Soci e la parte­cipazione delle persone disabili alla vita associativa nelle forme ritenute più idonee. 
Sono organi della Sezione: 

  •  l'Assemblea dei Soci, 
  • § il Consiglio di Amministrazione, 
  • ­il Presidente, ­ 
  • il Collegio dei Revisori dei Conti. 


Possono essere istituiti: la Giunta esecutiva ed il Collegio dei probiviri.

Art. 7
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci della Sezione per la cui iscrizione e tesseramento siano state seguite le norme statutarie, che si intendono automaticamente integrate in base alle deliberazioni che verranno adottate in futuro dal­l'Assemblea Nazionale dell'AIAS.

Art. 8 
L'Assemblea si riunisce in sede Ordinaria una volta l'anno, di norma entro il 30 aprile, per: a. deliberare sulla relazione del Presidente; ­ b. deliberare sulla relazione finanziaria dei Revisori dei Conti; c. deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo dell' atti­vità della Sezione presentati dal Consiglio e vistati dai Re­visori dei Conti; d. deliberare su ogni eventuale argomento all'O.d.G. proposto dal Consiglio sia di propria iniziativa che su segnalazione di almeno un decimo dei Soci; e. eleggere ogni triennio allo scadere delle cariche sociali, il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, quest'ultimo se previsto;  f. eleggere i delegati che dovranno rappresentare la Se­zione all'Assemblea Nazionale ai sensi dello Statuto.- ­L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio e del Collegio dei revisori dei Conti o di almeno un decimo dei Soci, non oltre trenta giorni dalla richiesta; in mancan­za essa è senza indugio convocata, nell'ordine, dal Presiden­te del Comitato Regionale, dalla Giunta Esecutiva Nazionale, dagli stessi promotori. 

Art. 9
Hanno diritto ad essere convocati all'Assemblea della Sezione i Soci risultanti al 31/12 dell' anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso secondo l'elen­co tempestivamente comunicato dalla Sede Centrale su richie­sta della Sezione. La Sezione può estendere l'invito anche ai soci che non ab­biano ancora rinnovato. La convocazione dell'Assemblea della Sezione deve essere comunicata per iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata ad ogni avente diritto a parteciparvi, con l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. 

Art. 10
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida, in prima convocazione con la presenza di due terzi dei Soci aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno un' ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto.

Art. 11 
Nell'Assemblea ogni socio può essere rappresentato mediante delega da un altro Socio della Sezione. Nessun intervenuto potrà avere più di due deleghe. 

Art. 12
Le deliberazioni dell' Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a mag­gioranza assoluta dei presenti in proprio e/o per delega. ­Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio di Ammi­nistrazione, dei Revisori dei Conti, dei probiviri e dei de­legati all'Assemblea Nazionale vengono fatte a scrutinio se­greto. Quando all'O.d.G. dell'Assemblea vi sia l'elezione del Presi­dente, dei membri del Consiglio, dei Revisori dei Conti e dei probiviri, il Presidente invita l'Assemblea a nominare il Collegio Elettorale, composto da un presidente e due scrutatori. Il presidente del Collegio Elettorale cura la distribuzione e la raccolta delle schede, ne dirige lo spoglio e redige un verbale con l'indicazione dell' andamento delle operazioni e­lettorali e la graduatoria di tutti coloro che hanno ottenuto i voti. A elezioni ultimate il presidente del Collegio Elettorale dà lettura del verbale di cui al comma precedente, procede al­l'insediamento degli eletti, e, in accordo con questi fissa la data della prima riunione per l'assegnazione delle cariche sociali. In caso di mancata accettazione di uno o più Consiglieri o Revisori dei Conti eletti, subentrano coloro che seguono la graduatoria di cui al verbale precisato. ­Prima della chiusura dell' Assemblea, il presidente del Collegio Elettorale procede alla distruzione delle schede eletto­rali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione acquisi­sce agli atti il verbale redatto dal Collegio Elettorale. 

Art. 13
Il Consiglio è composto da quattro membri, eletti dall'Assem­blea dei Soci, oltre il Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori con voto consultivo, quando all'O.d.G. vi siano argomenti di natura finanziaria. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci della Sezione iscritti negli ultimi due anni e che abbiano' rinnovato la tessera per l'anno in corso. Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese. Ove per qualsiasi causa venga meno il Presidente, il Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'assemblea, en­tro 45 giorni, per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

Art. 14 
Il Consiglio Nazionale, in caso di commissariamento della Se­zione, può autorizzare, con delibera motivata, l 'integrale rinnovo delle procedure di tesseramento dei Soci con diritto di partecipazione all'Assemblea e di elettorato attivo e pas­sivo riservato a tutti i Soci ammessi.

Art. 15
Il consigliere che per tre volte consecutive e senza giusti­ficato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio, è considerato dimissionario; al suo posto subentra quello che segue in graduatoria. Le relative delibere sono adottate dal Consiglio di Ammini­strazione della Sezione. 

Art. 16
Il Consiglio elegge tra i Consiglieri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le ultime due cariche possono es­sere cumulate nella stessa persona. Il Consiglio può eleggere la giunta esecutiva, composta da almeno tre membri. ­Sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Tesoriere può partecipare alla Giunta con voto consultivo.

Art. 17
Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, Segretario, Te­soriere, Consigliere, Revisore dei Conti e probiviro sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, sal­vo il rimborso delle spese sostenute per la Sezione con deli­bera del Consiglio. Sono da considerarsi nulle tutte le indennità eventualmente deliberate a favore di coloro che vengono investiti di cari­che sociali. ­Qualora il Consiglio e la Giunta dovessero decidere in dif­formità di quanto sopra previsto, si attiveranno i procedi­menti previsti dall'art. 31 dello Statuto nazionale. ­Ciascuna di tali cariche, poiché esercitata nella qualità di volontario, indipendentemente dall' intensità, dalla durata e dalle ore di prestazioni, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto patrimoniale con la Sezione. La Sezione deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali, ed i volontari che collaborano non saltuariamente, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 18 
Il Consiglio di Amministrazione provvede allo sviluppo ed al­l'indirizzo generale della Sezione; attua i deliberati del­l'Assemblea; sovrintende e provvede all' amministrazione ordi­naria e straordinaria della Sezione; sottopone all'approvazione dell' Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi del­l'attività, corredati dalla relazione del Collegio dei Revi­sori dei Conti, ed il programma di lavoro della Sezione per il nuovo anno, nonché quanto previsto dallo Statuto. Il Consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Comitati da esso nominati, anche con carattere permanente, per le attività informative, formative ed assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla raccolta di fondi. ­La partecipazione ai comitati ed alle loro attività è gratui­ta e non da luogo ad emolumenti comunque denominati. ­Il Consiglio di Amministrazione nomina il proprio rappresen­tante, scelto fra i Soci, in seno al Comitato Regionale.

Art. 19
La giunta esecutiva, se istituita, adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione; esegue e fa eseguire le delibera­zioni dell' assemblea ed in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario nell'interesse della Sezione entro le competenze assegnate al Consiglio di Amministrazione. ­La Giunta delibera a maggioranza dei suoi membri. I provvedimenti adottati per urgenza devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva che avverrà entro trenta giorni dalla da­ta di deliberazione di urgenza. I provvedimenti non ratificati nel predetto termine sono i­nefficaci di diritto.

Art. 20
La Sezione è tenuta ad inviare al Comitato Regionale, entro dieci giorni dall' approvazione, copia dei verbali delle sedu­te del Consiglio di Amministrazione, delle Assemblee Ordina­rie e Straordinarie e la relazione dei Revisori dei Conti allegata al bilancio, la relazione annuale sull' attività svolta nonché tutti gli altri documenti richiesti. 

Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a collaborare con i Revisori dei Conti, Probiviri, Coordinatori Regionali o altri incaricati, secondo lo Statuto, in caso di ispezioni, al fine di accertare che l'attività della Sezione sia pienamente con­forme a quanto previsto dallo Statuto.

Art. 22
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede le Assem­blee, le adunanze del Consiglio e della Giunta esecutiva (se istituita) e ne dirige i lavori presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e finanziaria.

Art. 23
Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposi­zioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio e della giunta esecutiva, redige i verbali delle adunanze del Consiglio, della Giunta esecutiva e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 24 
Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei Soci di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio della Sezione. 

Art. 25
Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri (se nomi­nato) sono composti da tre membri titolari e due supplenti. I Collegi nominano nel loro seno il Presidente con votazione a scrutinio segreto. I Revisori vigilano sull' attività contabile della Sezione e redigono la relazione annuale sui bilanci da sottoporre al­l'approvazione dell'Assemblea. I probiviri risolvono le controversie tra i soci e sull' in­terpretazione delle norme del presente statuto. Ogni socio può ricorrere ai probiviri mediante comunicazione contempora­nea da fare alla sezione, con esclusione dei casi di cui al­l'art. 7 dello statuto nazionale. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

Art. 26
Ogni membro dei vari organi sociali che per tre volte conse­cutive e senza giustificato motivo non interviene alle riu­nioni cui ha diritto - dovere, è considerato dimissionario, al suo posto subentra quello che segue in graduatoria. ­Le relative delibere sono adottate dal Consiglio di Ammini­strazione della Sezione. 

Art. 27
La Sezione ha autonomia giuridica, patrimoniale, amministra­tiva e contrattuale. La Sezione ha un proprio patrimonio costituito dalle quote sociali nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale, da lasciti, contributi, donazioni mobiliari ed immobiliari di privati o enti pubblici ed economie di gestione, destinando i beni e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto Nazionale e dal presente Sta­tuto. In caso di ottenimento del riconoscimento giuridico il depo­sito previsto per legge fa parte del patrimonio. Tutti gli e­lementi sopra riportati come patrimonio della Sezione devono risultare nel bilancio annuale, che obbligatoriamente deve essere redatto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La Sezione non impegna la responsabilità dell'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e, viceversa. La Sezione verserà alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea Nazionale. 

Art. 28
In caso di volontario scioglimento della Sezione, l'Assemblea dei Soci deciderà sulla destinazione del patrimonio della Se­zione, che residua dopo l'esaurimento della liquidazione, che andrà a beneficio di altre Sezioni costituite in ONLUS, sen­tito il Comitato Regionale, che potrà valutare le opportune priorità ed in mancanza all'Associazione, o ad altre organiz­zazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge n. 662/96, salvo diversa destinazione imposta per legge. 

Art. 29 
La Sezione deve depositare le somme di cui dispone in titoli di Stato o in libretti di risparmio o in conti correnti pres­so banche o uffici postali, intestati impersonalmente alla sezione stessa. La Sezione può stipulare con istituti di credito, convenzioni per assicurare un servizio di tesoreria o di cassa per tutti i pagamenti e gli incassi. Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e succes­sivi provvedimenti modificativi ed attuati vi, l'Associazione può emettere titoli di solidarietà per il finanziamento delle attività istituzionali.

Art. 30
Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere de­liberata dall'Assemblea dei Soci della Sezione, approvata dal Comitato Regionale e ratificata dal Consiglio Naziona­le. Le modifiche dello Statuto approvate dall' Assemblea dei Soci della Sezione e dal Comitato Regionale entrano in vi­gore solo dopo l' approvazione da parte del Consiglio Naziona­le. 

Art. 31
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgo­no, per analogia ed estensione, le norme dello Statuto Sociale dell' AIAS e, in difetto, quelle stabilite dalla legge.

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